Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis. 1 - (Cognome del figlio). - 1. Al momento della registrazione del figlio allo stato civile, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio il cognome di entrambi i genitori. L'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo.
      Il cittadino cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori, ai sensi del presente articolo o dell'articolo 299, può trasmettere al proprio figlio soltanto uno di essi, a sua scelta».